Il trasferimento è previsto solo se si tratta di salma, ovvero non è ancora decorso il periodo di osservazione.
La distizione è importante ai fini normativi, dato che vengono applicate procedure diverse inerenti il trasporto di un defunto a seconda che sia salma o cadavere.
La salma è il corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della moarte da parte del medico necroscopo o dal direttore sanitario.
Il cadavere è un corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte
La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL.
Su richiesta dei componenti il nucleo familiare il Direttore Sanitario dell’Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alla propria abitazione. L’autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.
La salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.
La salma può essere trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell’ambito della Regione Abruzzo.
La Rinascente vi guiderà in tutti gli aspetti burocratici e legislativi al riguardo.