É iniziata la trattazione in Senato del nuovo DDL “Disciplina dele attività funerarie”

L’8 ottobre 2014 il Senatore Vaccari ed altri hanno presentato il disegno di legge AS1611 recante disciplina delle attività funerarie. La Commissione Sanità del Senato ha iniziato il 12 maggio 2015 l’esame del suddetto ddl.

La relatrice, Giuseppina Maturani, ha preliminarmente illustrato il provvedimento recante una revisione della disciplina delle attività funerarie.

La Commissione ha quindi convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali, finalizzato all’acquisizione di elementi informativi in ordine alle tematiche trattate dal testo.

Di seguito si riporta l’estratto del verbale della trattazione in Commissione.

Legislatura 17ª – 12ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 232 del 12/05/2015
IGIENE E SANITA’ (12ª) – Presidenza della Presidente DE BIASI
IN SEDE REFERENTE: (1611) VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie – (Esame e rinvio)

La relatrice MATURANI (PD) introduce l’esame del disegno di legge in titolo, illustrando i contenuti e le finalità del testo.
Esso opera una revisione della disciplina delle attività funerarie, nel rispetto, secondo quanto affermato dall’articolo 1, delle idee, convinzioni e “sistemi valoriali” in materia di disposizione del proprio corpo.
Mentre il Titolo I del disegno di legge concerne le finalità e le definizioni, il Titolo II (articoli da 3 a 12) è dedicato alla disciplina dell’attività delle imprese funebri e dei soggetti ad essa collegati.
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono – con riferimento alle strutture, ai mezzi, al personale ed alle certificazioni di qualità – i requisiti sia delle imprese funebri sia dei centri di servizio funebre, a cui l’impresa funebre può ricorrere per lo svolgimento di servizi ad essa commissionati. I contratti di appalto tra impresa e centro devono avere una durata non inferiore ad un anno. L’impresa funebre che intenda svolgere anche attività in appalto – come centro funebre – deve prevederlo nel proprio oggetto sociale.
L’articolo 4 consente altresì l’organizzazione di funerali, per conto di un’impresa funebre, da parte di agenzie funebri monomandatarie (non sono ammesse agenzie funebri plurimandatarie); restano in ogni caso fermi i requisiti per il personale dei soggetti che svolgano attività funebri.
L’articolo 6 prevede che l’incarico all’impresa funebre (o ad una sua agenzia funebre monomandataria) sia conferito mediante mandato scritto.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia di trasporti funebri, con riferimento, tra l’altro, alle preventive certificazioni mediche, alle caratteristiche dei contenitori ed al personale addetto ai trasporti (si specifica altresì che l’addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio).
L’articolo 8 attribuisce ai comuni la competenza ad autorizzare la realizzazione e l’esercizio delle sale dedicate alla custodia o all’esposizione del defunto (case funerarie ovvero sale del commiato), di cui sono individuati i requisiti e le caratteristiche.
Ai sensi dell’articolo 9, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le norme relative alla tanatoprassi, consistente nelle pratiche destinate alla conservazione (limitata nel tempo) del cadavere. Si stabilisce il divieto di tali pratiche quando il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo, essendo in tali casi permessa solo la preparazione del corpo per la sua esposizione (“tanatocosmesi”).
L’articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni degli operatori imprenditoriali del settore, la definizione dei requisiti di trasparenza e del contenuto minimo di informazioni che devono essere rese in merito ai prezzi e alle prestazioni delle imprese ed agenzie funebri, nonché la predisposizione degli schemi delle autorizzazioni (contemplate dal disegno di legge o dai suoi provvedimenti attuativi).
L’articolo 11 specifica che le imprese ed agenzie funebri operanti attività collaterali o aggiuntive devono essere titolari dei relativi titoli abilitativi (previsti dalle norme applicabili a tali attività).
L’articolo 12 reca norme in materia di vigilanza e sanzioni.
Il Titolo III (articoli da 13 a 19) riguarda l’attività cimiteriale e la cremazione.
L’articolo 13 dispone che le attività cimiteriali siano svolte in ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC). In ogni ATOC, i comuni rientranti nel medesimo costituiscono una Autorità d’ambito, avente i seguenti compiti: emanare il regolamento di polizia mortuaria d’ambito; fissare le tariffe relative alle attività cimiteriali, secondo determinati criteri; adottare un piano regolatore cimiteriale d’ambito, secondo la disciplina di cui all’articolo 14, nonché un piano degli investimenti (di cui al successivo articolo 17) per la realizzazione di nuove strutture funzionali alle attività cimiteriali e di cremazione ovvero per il loro ampliamento o ristrutturazione; trasformare le concessioni cimiteriali perpetue esistenti in concessioni a tempo determinato; costituire un ispettorato ATOC, per la vigilanza ed il controllo dei servizi cimiteriali e per la polizia mortuaria; svolgere le altre funzioni individuate dal successivo articolo 14, tra le quali la definizione della carta della qualità dei servizi.
Gli investimenti summenzionati sono previsti dal comma 8 dell’articolo 17; quest’ultimo articolo, nel complesso, reca norme relative alle modalità di copertura degli oneri di gestione e di manutenzione dei servizi cimiteriali.
L’articolo 15 autorizza la costruzione di nuovi loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati, al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi.
Ai sensi dell’articolo 16, entro un anno dall’adozione del piano regolatore cimiteriale e dall’adozione della carta dei servizi, l’Autorità di ATOC provvede alle procedure di affidamento dei servizi, secondo le possibili modalità di gestione individuate dal medesimo articolo. In caso di inerzia dell’Autorità, interviene il Prefetto territorialmente competente, con poteri sostitutivi. Si prevede che le gestioni esistenti che estendano la propria operatività all’intero ATOC abbiano diritto di continuare l’esercizio fino a scadenza contrattuale e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 18 è inteso a garantire una disciplina ed un’applicazione uniformi in materia di cremazione e di dispersione ed affidamento delle ceneri (in merito, la relatrice segnala che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, nel corso degli anni alcune regioni hanno adottato provvedimenti normativi contra legem).
L’articolo 19 prevede la trasmissione di dati, relativi ai servizi cimiteriali, all’Agenzia delle entrate e la predisposizione di rilevazioni statistiche da parte dell’ISTAT.
Il Titolo IV è costituito da due articoli: l’articolo 20 prevede specifiche forme assicurative in ambito funebre (relative alla garanzia della copertura economica dei servizi e beni relativi ad un funerale o della disponibilità e mantenimento nel tempo della sepoltura); l’articolo 21 definisce un nuovo trattamento fiscale delle spese funebri, prevedendo, tra l’altro, l’assoggettamento ad IVA, con aliquota del 10 per cento, delle stesse (attualmente esenti da IVA), l’elevamento del limite di detrazione dall’IRPEF (ampliando altresì la tipologia di spese detraibili e stabilendo, tuttavia, una percentuale di detraibilità pari al 50 per cento delle spese, in luogo dell’attuale 100 per cento) e l’agevolazione delle forme assicurative summenzionate.
Il Titolo V è costituito da tre articoli.
L’articolo 22 reca disposizioni in merito alle imprese funebri pubbliche (come ivi definite); si prevedono, tra l’altro, la partecipazione nelle stesse di imprese e cittadini e forme di parziale impiego degli utili a fini sociali. Le condizioni per la costituzione di un’impresa funebre pubblica o per la prosecuzione dell’esercizio da parte della stessa sono stabilite dal comma 3 (si richiede, tra l’altro, che l’ambito operativo della stessa sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui).
L’articolo 23 demanda: ad un’intesa, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione di linee di indirizzo per le regioni, ai fini del recepimento della disciplina legislativa in esame; ad un regolamento governativo, da emanarsi secondo la procedura stabilita dall’alinea del comma 2 (che prevede, tra l’altro, il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali), l’adozione, nell’ambito delle materie di esclusiva competenza statale, delle norme attuative del disegno di legge nonché di norme attuative nelle materie individuate dalle lettere da a) ad l) del comma 2 (sembra doversi intendere, secondo la relatrice, che in questi ultimi ambiti le prefigurate norme regolamentari siano attuative delle discipline già vigenti in materia); a regolamenti delle singole Autorità di ATOC la definizione delle misure specifiche per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.
Il comma 6 del medesimo articolo 23 modifica la disciplina relativa all’affidamento del servizio di illuminazione votiva.
L’articolo 24 reca norme transitorie e finali.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informali, finalizzato all’acquisizione di elementi informativi in ordine alle tematiche trattate dal testo.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

 

Articolo scritto da Agenzia Funebre La Rinascente – Onoranze Funebri di Pescara

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